e con questa schifosamente precisa risposta si chiudono i giochi...
Gentile NOME e COGNOME,
La disciplina della copia privata riguarda in Italia soltanto fonogrammi e videogrammi, ed è contenuta negli articoli 71-sexies, septies e octies della legge sul diritto d'autore 633/1941 (
http://www.siae.it/Utilizzaopere.asp?li ... nu=yes#doc).
Anche per fonogrammi e videogrammi, in ogni caso, deve essere fatto salvo il rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102-quater della stessa legge autore.
Questo vuol dire che, se il fonogramma o il videogramma sono protetti, la copia privata può essere "anche solo analogica".
È escluso che sia possibile effettuare scannerizzazioni di libri cartacei per ottenerne una copia digitale senza la diretta autorizzazione degli aventi diritto (editore e autore).
Bisogna anche tenere presente che l'editore potrebbe non aver acquisito dal proprio autore, nel momento in cui ha stipulato il contratto di edizione, il diritto di autorizzare detta scannerizzazione.
Nel qual caso l'avente diritto sarebbe rimasto il solo autore, unico soggetto a dover essere al riguardo interpellato.
Cordiali saluti
Gestione Diritti CLEARedi
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